Art. 8.

      1. Nel caso in cui il medico che ha constatato il decesso del paziente abbia richiesto un riscontro autoptico, il medico anatomopatologo del CR che ha effettuato il prelievo del cervello mette l'organo a disposizione del collega che effettua l'autopsia generale, se quest'ultimo lo richiede.
      2. Successivamente, il cervello è restituito al CR. Anche in questo caso i costi del trasporto del cervello dal CR e per il CR sono a carico del CR stesso.